Iter procedura

A chi è rivolto
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate dagli esercenti commercio al dettaglio in caso di:
     - Cessazione dell’attività commerciale. In questo caso al termine della vendita di  liquidazione l’esercente non  può riprendere la medesima attività nello stesso locale se non decorsi 180 giorni dalla data di cessazione.
     - Cessione dell’azienda o dell’unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione.
     - Trasferimento dell’azienda in altri locali in cui si effettua la liquidazione.
     -Trasformazione o rinnovo locali di vendita, tale da richiedere un adempimento amministrativo ai sensi della L.R. 65/2014 o rinnovo di almeno l’80% degli arredi dell’esercizio. In questo caso al termine della liquidazione l’esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all’effettuazione dei lavori.

Descrizione
La vendita di liquidazione deve essere riferita a tutte le merci ed ha una durata massima di 8 settimane nei casi di cessazione e cessione e di 4 settimane nei casi di trasferimento e trasformazione. Per le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere indicati:
     - il prezzo normale di vendita;
     - lo sconto o il ribasso espresso in percentuale.
     Le asserzioni pubblicitarie relative a vendite straordinarie devono contenere l'indicazione del tipo e della durata della vendita e degli estremi della citata comunicazione al Comune. È vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili. Durante il periodo in cui vengono effettuate vendite di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio e nei locali di sua pertinenza ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di introduzione di nuove merci riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.

Come fare
Almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, gli interessati devono trasmettere al Suap del Comune territorialmente competente, la relativa comunicazione

Cosa serve
Comunicazione su modulo predisposto, corredata da copia di un documento di identità in corso di validità.

Cosa si ottiene
Consentire al negoziante di vendere quanta più merce possibile in un arco di tempo limitato e allo stesso tempo garantire al consumatore la massima trasparenza su prezzi, sconti e modalità della comunicazione

Tempi e scadenze
Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno previa comunicazione al SUAP competente per territorio da effettuare almeno dieci giorni prima dell'inizio delle stesse.

Riferimenti e contatti

Ufficio
Sviluppo Economico e Turismo
Referente
Maurizio Bertini
Responsabile
Nicoletta Francioni
Indirizzo
Via del Cassero 19 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
E-mail
m.bertini@comune.san-casciano-val-di-esa.fi.it; n.francioni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
lunedì e giovedi' ore 9.00-12.00 e 16.00-18.00

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