Informazioni

L’Ufficiale di stato civile trascrive nei registri di matrimonio:

-    le sentenze e gli atti con cui si pronuncia all’estero la nullità, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili di un matrimonio o si rettifica in qualsiasi modo un atto di matrimonio già iscritto o trascritto nei relativi registri;

-     le sentenze della Corte di Appello con le quali sono dichiarate efficaci, per l’ordinamento italiano le sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici.

Le “sentenze di divorzio”  pronunciate dall’Autorità Giudiziaria italiana e precisamente:

di scioglimento del matrimonio civile - di cessazione degli effetti civili del matrimonio inviate all’Ufficiale di stato civile dal Cancelliere del Tribunale relative ai matrimoni celebrati nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, vengono annotate sugli atti a cui si riferiscono e il divorzio, scioglimento o cessazione degli effetti civili acquista validità a tutti gli effetti di legge soltanto da tale data.

Successivamente l’ Ufficiale di stato civile provvede a:

-          comunicare quanto dovuto al Comune di residenza per le successive variazioni anagrafiche;

-          fare eventuali altre comunicazioni  di sua competenza ai sensi della vigente normativa.

Le sentenze pronunciate dall’Autorità Giudiziaria straniera sono rese efficaci in Italia mediante la loro trascrizione nei relativi registri di stato civile ai sensi dell’art. 64 e succ.  della L. n° 218/1995 nel caso siano state pronunciate in uno Paese Extracomunitario:

-         tali sentenze potranno  essere inviate su richiesta del cittadino, tramite le nostre Autorità Straniere competenti, in tal caso le stesse provvederanno, prima dell’inoltro all’Ufficio di stato civile, a verificarne la documentazione;

-          su richiesta dell’interessato, che dovrà produrre copia conforme  autenticata della sentenza straniera passata in giudicato, con firma legalizzata  dalla nostra Autorità Straniera (sede nello Stato nel quale è stata emanata la sentenza), fatto salvo quanto disposto diversamente da Convenzioni internazionali,  munita della traduzione ufficiale, corredata dello stampato allegato alla voce modulistica. Tutta la documentazione deve essere inviata all’Ufficio Servizi demografici ed elettorali; il richiedente dovrà precisare il recapito presso cui  potrà essere contattato.

L’istruttoria per tale trascrizione è complessa l’Ufficiale di stato civile deve verificare se tale sentenza è stata pronunciata ai sensi della vigente normativa .

Nel caso che l’Ufficiale di stato civile non ritenga che la sentenza possa essere trascritta nei Registri, dovrà motivare il rifiuto per iscritto: chiunque ne abbia interesse ai sensi dell’art. 67 della Legge n. 18 del 1995 può chiedere alla Corte di Appello  del luogo dove la sentenza dovrebbe essere trascritta l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza stessa. Nel caso di richiesta di trascrizione di un divorzio pronunciato in un Paese straniero nel quale la competenza a convalidare il divorzio tra i coniugi è attribuita per legge all’ordinamento dei notai, il provvedimento è  inoltrato con le modalità precisate precedentemente può essere riconosciuto e trascritto neri Registri di stato civile ai sensi dell’art. 64 della L. n° 218/1995.

Le sentenze pronunciate dall’Autorità Giudiziaria straniera sono rese efficaci in Italia mediante la loro trascrizione nei relativi registri di stato civile ai sensi del Regolamento CE del Consiglio europeo n° 2201 del 27/11/2003 nel caso siano state pronunciate in uno Paese Comunitario. In base a  tale regolamento sono riconosciute e direttamente applicate  le sentenze pronunciate in uno degli Stati membri (soltanto la Danimarca non ne è vincolata in quanto non ha partecipato né all’adozione né all’approvazione). L’interessato può far inoltrare la sentenza tramite le nostre Autorità Straniere competenti o presentarla direttamente, non c’è l’obbligo della legalizzazione della firma. L'istanza del richiedente la trascrizione dovrà essere inoltrata anche  nel caso che la sentenza sia inviata all’Ufficiale di stato civile dalle nostre Autorità Straniere competenti. Nella documentazione presentata (certificato standard) dovrà risultare chiaro che non  siano violati i diritti di difesa, non sia contraria agli elementi di ordine pubblico, non sia in contrasto con una precedente sentenza emessa in Italia o in un altro Stato membro della UE, in tal caso dopo aver verificato i requisiti richiesti l‘Ufficiale di stato civile provvede a trascriverla e fare le dovute comunicazioni. Se dalla documentazione inoltrata non risultano essere chiari i requisiti richiesti per la trascrizione l‘Ufficiale di stato civile provvede a chiedere alla parte interessata documentazione aggiuntiva, compresa l’eventuale copia della sentenza tradotta. Sarà cura del richiedente produrre ulteriore documentazione, il quale pertanto è invitato a precisare il recapito presso cui  potrà essere contattato.

 

 

Normativa di riferimento

- Legge n° 898/1970 e successive integrazioni

- Regolamento CE del Consiglio europeo n° 2201 del 27/11/2003

- Legge n° 218/1995 Riforma del diritto internazionale privato

- D.P.R. n° 396/2000

- Circolari vari Ministeri – Circolare M.I. n° 24 del 23/06/2006 - Circolare M.I. prot. n° 15100/397/9912 del 22/10/2007

Riferimenti e contatti

Ufficio
Stato Civile
Responsabile
Anna Maria Vanni
Indirizzo
Via del Cassero, n.21 - 50026 San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256310
E-mail
AM.Vanni@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì 8.30-12.30, il lunedì e giovedì anche 16.00-18.30

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