Descrizione

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n.132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente:

oppure, se sussistono determinate condizioni:

  • sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile

Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Divorzio Breve
Riguardo i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio, in seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono:
- sei mesi nel caso di separazione consensuale
- un anno nel caso di separazione giudiziale

Requisiti del richiedente

L'art. 12 della Legge n.162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune in cui è avvenuta:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
NON vi siano:

  • figli minori nati dal matrimonio;
  • figli, nati nel matrimonio, ora maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
  • figli, nati nel matrimonio, incapaci (sottoposti a tutela, curatela o amministrazione di sostegno) o portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Inoltre l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico
- la sua revoca
- la sua revisione quantitativa
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio ( cd. liquidazione una tantum)

Iter procedura

Le fasi dell'accordo

  • Prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente o contestualmente da ognuno dei coniugi (moduli per separazione, divorzio e modifica condizioni);
  • Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00 , effettuato tramite il servizio PagoPA.
  • L'Ufficiale dello Stato Civile solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare trascorsi almeno 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  • Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
  • La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.

Solo nel caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è prevista la seconda comparizione per la conferma dell’accordo, il quale è dunque immediatamente efficace.

Costi

16,00 euro

Informazioni

Prenotazione appuntamento:
Ufficio Servizi Dremografici ed Elettorali
email: anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
telefono: 055 8256305 / 304
fax:  055 8256310

Normativa di riferimento

Riferimenti e contatti

Ufficio
Ufficio Stato Civile
Referente
Isabella Vadi
Responsabile
Silvia Benvenuti
Indirizzo
via del Cassero 21 - piano terra
Fax
0558256310
E-mail
anagrafe@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
dal lunedì al venerdì ore 8.30-12.30; lunedì e giovedì anche 16.00-18.30

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