Noleggio con conducente
Modalità di richiesta
L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o mortis causa subordinatamente alla presentazione della domanda all'ufficio competente utilizzando il modello relativo .
Requisiti del richiedente
Le autorizzazioni disponibili sono state tutte assegnate, in seguito a pubblico concorso, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a)possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b) iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21 istituito presso la Camera di Commercio;
c) non aver riportato condanne penali, accertate con sentenza passata in giudicato, alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
d) non avere in corso procedure fallimentari e non essere stato dichiarato fallito, salvo il caso in cui sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; e) rimessa nel territorio del Comune.
Il rilascio delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus invece è di competenza della Provincia di Firenze .
Costi
Nessun costo
Informazioni
Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto con autovetture, aventi un massimo di nove posti compresi il guidatore, oppure con veicoli aventi un numero di posti superiore a nove e denominati autobus. E’ un autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone , con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura può essere esercitato a seguito del rilascio di autorizzazione da parte del Comune previo concorso pubblico.
Per tale servizio l’amministrazione comunale, ha stabilito il numero delle autorizzazioni da rilasciare (attualmente n. 14) nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 131 del 1.3.1995.
ttualmente nel Comune non sono state previste ulteriori autorizzazioni pertanto chi vuole esercitare tale attività può procedere solo attraverso il subingresso in un’attività esistente purché il subentrante sia in possesso dei requisiti sopra indicati.
Il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio è consentito , per atto tra vivi, su richiesta del titolare dell’autorizzazione e a condizione che il cedente, come persona fisica intestataria dell'autorizzazione, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- aver compiuto i sessanta anni;
- essere diventato permanentemente inabile ( certificazione rilasciata dalla Competente commissione medica) o inidoneo al servizio per malattia, infortunio (certificazione rilasciata da un medico convenzionato con L’ASL o medico legale) o per ritiro definitivo della patente di guida (copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento).
Il trasferimento dell’autorizzazione di ncc per mortis causa è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione e dell'attività, oppure a favore di un terzo designato in accordo tra gli eredi, nel termine perentorio di due anni, e purché in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione e dell'attività. Durante il periodo che precede il trasferimento dell'autorizzazione mortis causa il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un dipendente in possesso dei requisiti previsti.
Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso. Qualora, per il decesso del titolare dell'impresa individuale, questa risulti trasferita a persona priva dell'idoneità professionale o a minore di età, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo per la durata di due anni, oppure fino al raggiungimento della maggiore età del minore.
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Sostituzione del veicolo
Qualora il titolare dell’autorizzazione voglia sostituire il veicolo indicato nell’autorizzazione, dovrà richiedere al Comune, utilizzando l’apposito stampato, la dichiarazione della titolarità della licenza indicando nella stessa la tipologia del nuovo veicolo, per poi consegnarla all’Ispettorato della Motorizzazione per l’annotazione sulla carta di circolazione la destinazione d’uso del veicolo . Una volta ottenuto l’aggiornamento sulla carta di circolazione della destinazione d’uso, da parte della Motorizzazione, il titolare dell’autorizzazione deve consegnarne una copia in Comune per il rilascio della presa d’atto da parte dell’ufficio competente.
Normativa di riferimento
- L. del 15.01.1992 n. 21
Riferimenti e contatti
- Ufficio
- Sport e Attività Ricreative
- Responsabile
- Laura Poli
- Indirizzo
- Via Machiavelli n. 56 - piano secondo - San Casciano in Val di Pesa
- Fax
- 055 8256258
- l.poli@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
- Orario di apertura
- Lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30
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