Informazioni

Il termine "espropriare" letteralmente significa privare qualcuno di qualcosa di proprio, o meglio, della proprietà. Nel senso legale del termine significa privare qualcuno del diritto di proprietà sui suoi beni o di un diritto relativo ad essi, oppure ancora, per quanto concerne le servitù coattive, costituire forzosamente tale diritto su di un suo bene. Ciò può avvenire per cause di pubblica utilità o di pubblico interesse, per cui l'interesse collettivo prevale su quello del singolo o comunque di un gruppo ristretto di persone. Tali cause devono essere individuate dalla legge. L'espropriazione può avvenire solo a fronte della previsione di un'indennità.

La normativa in materia di espropriazione per pubblica utilità trova innanzitutto i suoi fondamenti nella Costituzione, nella parte in cui tratta dei diritti e doveri dei cittadini, esattamente al 3° comma dell'art. 42:
"La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale". Parimenti l'art. 834 del Codice Civile stabilisce che: "Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali".

Il 30 giugno del 2003 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Giugno 2001 n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità - di seguito T.U.- il quale raccoglie, in gran parte innovandola, la normativa speciale sulle espropriazioni che prima era dettata dalla legge n. 2359 del lontano 25 Giugno 1865 (c.d. legge Pisanelli, dal nome del relatore) e dalla legge n. 865 del 22 Ottobre 1971. Le innovazioni introdotte dal Testo Unico riguardano soprattutto le competenze nella procedura espropriativa e la fase di partecipazione degli interessati. Con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) è stato modificato il criterio di indennizzo delle aree edificabili contenuto nell'art. 37 del Testo Unico.

La normativa nazionale è affiancata in Toscana dalla L.R. 18/02/2005 n° 30.
Per poter concludere un procedimento espropriativo, devono essere preliminarmente seguite tre distinte fasi, durante le quali è prevista l'intensa partecipazione degli interessati, e precisamente:
1. Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (destinazione urbanistica o efficacia equivalente)
2. Dichiarazione di pubblica utilità (approvazione del progetto definitivo e relativo finanziamento)
3. Determinazione dell'indennità di esproprio

Nella prima fase, la procedura espropriativa non è ancora effettivamente iniziata, ma siamo ancora a livello di scelte strategiche e programmatiche, quali quelle previste dall'adozione dello strumento urbanistico generale o delle sue varianti: su tali scelte è prevista la partecipazione degli interessati, in modo che tutti possano proporre proprie osservazioni ovvero opporsi, nei modi consentiti dalla legge, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Nella seconda fase il cittadino interessato viene informato dell'avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, ha il diritto di poter visionare la soluzione progettuale dell'opera di pubblica utilità prima che essa sia approvata, e far pervenire all'ufficio per le espropriazioni le proprie osservazioni entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento. Questo è un momento di rilevante importanza all'interno del procedimento, in quanto la partecipazione e le proposte dei soggetti interessati talvolta consentono la definizione di aspetti di dettaglio progettuale che, senza danneggiare l'interesse della collettività, possono ridurre i danni per i soggetti espropriati e di conseguenza i motivi di contenzioso con l'autorità espropriante. Vengono quindi controdedotte le osservazioni e redatto, anche alla luce delle osservazioni presentate ed eventualmente accolte, il progetto definitivo, la cui approvazione costituisce la conclusione della fase di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

La terza fase riguarda la definizione dell'indennità di esproprio, quale giusto ristoro per chi subisce la sottrazione coatta dei propri beni, determinata, a seconda delle circostanze, sulla base delle ordinarie scienze estimative.
In qualsiasi momento del procedimento, il cittadino espropriato può convenire la cessione volontaria del bene, ottenendo così il diritto alle maggiorazioni previste dalla legge sull'indennità, e al pagamento dell'acconto dell'80% nel momento in cui conceda anche l'immissione in possesso del bene al Comune.

Nel caso non si raggiunga l'accordo bonario, l'Autorità espropriante è tenuta a depositare l'indennità di esproprio ridotta presso la Cassa Depositi e Prestiti, e può emanare il decreto di esproprio.

Il T.U. prevede anche delle indennità aggiuntive da corrispondere ai conduttori del terreno, quali fittavolo, mezzadro o colono, che possono essere riconosciute a seguito della dichiarazione dell'interessato e del riscontro della effettiva sussistenza dei presupposti.
Per maggiori informazioni sull'argomento, si invita a contattare l'Ufficio Espropri del Servizio LL.PP.

Normativa di riferimento

- Codice civile

- L.R.T. 30/2005

- D.P.R. 327/2001

Riferimenti e contatti

Ufficio
Espropri
Responsabile
Francesco Pruneti
Indirizzo
Via del Cassero n.19 - piano primo - 50026 - Comune di San Casciano in Val di Pesa
Fax
055 8256354
E-mail
f.pruneti@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Orario di apertura
lunedì e giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.30

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